REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA -n.1 Le ragioni di un NO

La richiesta referendaria di abolire la legge in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive, meglio nota come “legge Severino” (decreto legislativo n. 235 del 3.12.2012), nasce dichiaratamente dall’esigenza di rimediare alle incongruenze della legge, laddove prevede che devono essere “ SOSPESI di diritto dalla CARICA” i consiglieri regionali, provinciali e comunali, o amministratori delle Unità Sanitarie Regionali che abbiano subìto sentenza di condanna già in primo grado (art. 8 e 11); cioè, prima ancora che la sentenza sia definitiva.

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In realtà, effettivamente negli anni passati abbiamo visto troppe condanne poi annullate nei successivi gradi di giudizio, con conseguente ingiusto pregiudizio per l’eletto, che nel frattempo, nella maggior parte dei casi, non poteva nemmeno più rientrare nella funzione, essendo oramai conclusa la sua legislatura.
Ma, se così è, non è l’intera legge che va sottoposta a scrutinio referendario, ma solo gli artt. 8 e 11 della legge stessa; vale a dire solo le norme che collegano le predette conseguenze dannose alla semplice emissione di sentenze di primo grado, e cioè NON DEFINITIVE, e perciò suscettibili di annullamento da parte della Corte di Appello o della Corte di Cassazione; così come invece accade con riferimento ai senatori e deputati, rispetto ai quali, invece, non si riconosce rilevanza alle condanne provvisorie, non ancora definitive. Per costoro, questa legge fa derivare l’ineleggibilità o decadenza solo quando le sentenze divengono definitive…Continua la lettura 👇

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Al contrario, con l’eliminazione dell’intera legge, giocoforza si eliminano anche gli artt. 1 e segg. della legge, che invece prevede, come sopra detto, che senatori e deputati sono ineleggibili, ovvero decadono dalla carica, nel momento in cui sono raggiunti da SENTENZE DEFINITIVE, ovvero non più suscettibili di subire annullamento.
E’ agevole prospettarsi le conseguenze di un’irragionevole abrogazione in toto del testo legislativo: basti pensare che in tale ipotesi, senatori e deputati, benché raggiunti da condanna definitiva per reati incompatibili con la carica, continuerebbero ugualmente nel loro delicato ufficio rappresentativo. Ma c’è ancora dell’altro:
Questa legge fu adottata in attuazione dell’art. 6 della Convenzione ONU contro la corruzione, adottata a Merico dall’assemblea generale dell’ONU in data 31 ottobre 2003 ed in risposta ad uno studio promosso dall’UE e dall’OCSE, dai quali risultò che la corruzione in Italia produceva un costo di 60 miliardi all’anno. Da un rapporto del 2011 l’Italia risultò terzo in classifica, dopo il Messico e la Grecia, per corruzione. Da qui la pressione anche da parte dell’UE affinché l’Italia adottasse una legge ad hoc contro il fenomeno corruttivo. Ciò significa che il vuoto che produrrebbe l’abrogazione dell’intera legge, varrebbe anche a portare l’Italia in quella situazione di “non risposta” , come dire “d’imbarazzo”, che nel 2011 provocò “richiami” da parte delle comunità internazionali.
Da qui il mio NO. il quesito, a tutto concedere, andrebbe riproposto in termini più adeguati. Così posto, il rimedio risulta peggiore del male che dovrebbe eliminare.

Caserta, 9.06.2022

Avv. Francesco Giuseppe Piccirillo

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https://www.newsesocial.it/referendum-sulla-giustizia-n-2-obtorto-collo-no/?fbclid=IwAR2YX-83HosjQCPzPGkEqjKhlQJL1um_iwbFDBtxzqrLZNsAp5gVCUaPkys

POSTIAMO IN CLACE ALL’ATICOLO IL LINK  DEL VIDEO DELL’AVV PICCIRILLO NEL QUALE SPIEGA IN MODO ESAUSTIVO I CINQUE QUESITI REFERENDARI

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