MISURE FISCALI LEGGE DI BILANCIO 2024 Quarta ed ultima parte – L’esperto fiscale risponde

Modifiche al decreto legislativo n. 231/2007 ( Art. 22 )
- Con una norma di nuovo conio, introdotta nel decreto relativo all'attuazione della direttiva 2005/60/Ce, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/Ce, 👇

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direttiva 2006/70/Ce, che ne reca misure di esecuzione, il Ddl istituisce una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attività professionale, che sono tenuti a conservare. Si prevede, inoltre, che il Mef, l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo accedono alla descritta banca dati per lo svolgimento delle rispettive attribuzioni istituzionali mentre l’acceso alla medesima banca dati non è consentito ai singoli professionisti.
Misure di contrasto all’evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti ( ART. 23 )
– Il Ddl dispone che, dal 1° marzo 2024, aumenta dall’8 all’11% la misura della ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. In relazione alle ritenute sulle provvigioni, non si applica – dal prossimo primo di aprile – più il regime di esclusione per le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva. L’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato passa dallo 0,76% all’1,06% del valore degli immobili. L’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato, inoltre, viene stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dal 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati da apposito Dm. Il Ddl, poi, apporta una serie di modifiche al Tuir. Anzitutto, l’Atto del Governo specifica che la norma che dispone che “ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società” si applichi solo laddove non è previsto diversamente. Inoltre, il riferimento ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto si estende anche a quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento. Infine, per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari corrispettivo della cessione, e non più in misura pari al 25% della stessa. Il Ddl prevede, poi 👇

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Il Ddl prevede, poi, che ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di Città del Vaticano e di San Marino, la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24 per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’Iva assolta in occasione della prima cessione interna. Il provvedimento, inoltre, dispone che i soggetti, che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Inps e dell’Inail sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’articolato normativo prevede, dal 1° luglio 2024, una deroga alla facoltà di compensazione, prevista dallo Statuto del contribuente per coloro che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, fino alla completa rimozione delle violazioni contestate. In materia di riduzione dei costi di riscossione fiscale, il Ddl dispone – sempre dal 1° luglio 2024 – che i versamenti delle imposte sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate compensazioni. In questo senso, viene estesa la disciplina previgente, che imponeva il versamento tramite i servizi telematici solo se, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale fosse di importo pari a zero. Nel Ddl, viene, inoltre, stabilito che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’Inps, può essere effettuata: a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata, in ogni caso, la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato.👇

Sono escluse dalle compensazioni, in particolare, le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’Inail può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto. Il Ddl estende, poi, l’esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, non solo ai casi di cessazione della partita Iva ma anche in caso di notifica da parte dell’ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita Iva, in relazione al periodo di attività, nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell’attività, con il conseguente trattamento sanzionatorio. Infine, il disegno di legge prevede una nuova cooperazione applicativa e informatica per l’accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell’azione di recupero coattivo, al fine di assicurare la massima efficienza dell’attività di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attività, nonché impedendo il pericolo di condotte elusive da parte del debitore. A tal fine, l’agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute.
Articolo 37 – Decontribuzione delle lavoratrici con figli
– Fermo restando quanto previsto all’articolo 5 della norma, in termini di esonero parziale dei contributi previdenziali, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3mila euro riparametrato su base mensile. L’esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Articolo 51 – Misure a sostegno del credito alle esportazioni👇

Articolo 51 – Misure a sostegno del credito alle esportazioni
-Tra le misure a favore del credito alle esportazioni nei confronti delle imprese, il provvedimento prevede che il gestore del Fondo di dotazione del Mediocredito centrale provveda a effettuare gli accantonamenti, se necessari, per la copertura delle uscite di cassa stimate per il triennio successivo che, tenuto conto delle disponibilità di cassa presenti sul Fondo stesso e delle ulteriori risorse disponibili a legislazione vigente, anche in via pluriennale, ne assicurino la continuità, l’operatività e la sostenibilità. Sono descritte poi le operazioni finanziarie che il Mef può fare a tal fine.
Articolo 52 – Modifica copertura credito d’imposta Zes unica del Mezzogiorno
– La nuova formulazione dell’articolo 16, comma 6 del Dl n. 124/2023, relativo al credito d’imposta a favore della Zes unica del Mezzogiorno, stabilisce il limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l’anno 2024.
Articolo 62 – Disposizioni in materia di innovazione digitale nei settori dell’informazione e dell’editoria
– Il focus è sui commi 6 e 7, che prevedono la proroga del bonus carta a favore delle case editrici di quotidiani e periodici anche per gli anni 2024 e 2025 nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa. Inoltre, viene sostituito il comma 389 della legge di bilancio 2020, prevedendo per l’anno scolastico 2024-2025 il contributo del 90% della spesa sostenuta dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l’acquisto uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.
Articolo 73 – Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023
– I contributi per la ricostruzione dei territori colpiti dalle alluvioni iniziate a maggio 2023 possono essere erogati, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di 20mila euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive, e fino ad un massimo di 40mila euro, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive, nei limiti delle risorse disponibili. Gli importi superiori possono essere erogati, per l’intero importo, anche tramite finanziamento agevolato sulla base di stati di avanzamento relativi alla esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari alla esecuzione degli interventi ammessi a contributo. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all’Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l’importo delle singole rate.

E.N. Giurista ed Economista aziendale

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