Green Pass in azienda: linee guida per i datori di lavoro – Il consulente fiscale risponde

Green Pass in azienda: linee guida per i datori di lavoro
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 127 del 21 settembre 2021 che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 (il cosiddetto Green Pass). Il Legislatore ha disposto, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, l’obbligo di possedere il Green Pass per accedere nei luoghi di lavoro da parte di “chiunque svolga un’attività lavorativa”.

la regina della tavola

Dal 15 ottobre al 31 Dicembre, dunque:
• tutti i lavoratori che hanno accesso ai luoghi di lavoro dovranno possedere, ed esibire se richiesto, la certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass);
• i lavoratori che comunichino di non avere il Green Pass, o ne risultino privi al momento dell’accesso, saranno considerati assenti ingiustificati e non avranno diritto alla retribuzione (o a qualsiasi altro emolumento) fino alla presentazione del certificato. Resta fermo, tuttavia, il diritto alla conservazione del posto e l’assenza di conseguenze disciplinari;
• i lavoratori che non possiedano un Green Pass e che attestino falsamente di possederlo, rischieranno una multa tra 600 e 1.500 Euro;
• anche i datori di lavoro che non effettuino i controlli richiesti saranno soggetti ad una sanzione tra 400 e 1.000 Euro, raddoppiabile in caso di reiterazione.
Si noti che ai fini del presente decreto, per “lavoratori” si intendono “tutti i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni”.
La norma include:
tutti i dipendenti del datore di lavoro in questione;
tutti i lavoratori autonomi che hanno accesso ai vostri luoghi di lavoro;
gli stagisti;
i contratti esterni (es. appalto e somministrazione).
Per quanto riguarda i lavoratori in lavoro agile, è stato chiarito da una FAQ pubblicata sul sito del Governo che chi lavorerà sempre in smart working non avrà l’obbligo di possedere il Green Pass che “serve per accedere ai luoghi di lavoro”. In ogni caso, però, il lavoro agile non potrà “essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di Green Pass”.

Aperitivi ricchi e gustosi

In sede tanti modelli della nuova collezione

Con specifico riferimento alle imprese del settore privato che occupano meno di 15 dipendenti, poi, il datore avrà la facoltà di sospendere il lavoratore dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione. La sospensione avrà una durata corrispondente a quella del contratto stipulato per la sostituzione del dipendente e, comunque, per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabile per una sola volta e non oltre il 31 dicembre 2021.
In vista del termine del 15 ottobre 2021, i datori di lavoro dovranno predisporre le modalità operative inerenti ai controlli dei menzionati Green Pass implementando policy aventi ad oggetto:
le modalità di controllo dei green-pass dei dipendenti;
individuare le figure che all’interno dell’azienda saranno incaricate di svolgere i controlli e riferire eventuali violazioni;
qualsiasi altro aspetto rilevante inerente ai protocolli di sicurezza.
Particolare importanza rivestono le modalità di svolgimento dei controlli.
Il Legislatore ha ammesso la possibilità di effettuare controlli a campione: è un’ipotesi senz’altro da tenere in conto, specialmente per le imprese che abbiano all’interno dei locali aziendali un numero elevato, o sempre diverso, di lavoratori.
Sul punto, la FAQ del Governo ha specificato che i controlli a campione saranno ammissibili, purché gli stessi siano effettuati “nel rispetto di adeguati modelli organizzativi”.
Regole chiare, dunque, sulle modalità di svolgimento dei controlli, sui soggetti responsabili dell’effettuazione dei controlli e sui destinatari delle segnalazioni. Infine, è stato anche confermato che non ricade sui datori di lavoro il costo dei test antigenici rapidi per quei dipendenti che non siano stati vaccinati: l’onere ricadrà sui dipendenti stessi.
Tuttavia, il Governo ha fissato prezzi calmierati, non superiori a 15 Euro (ed i test antigenici rapidi saranno in ogni caso gratuiti, per quei dipendenti che non possano vaccinarsi a causa delle loro condizioni di salute).

E.N.

Per conoscere gli autori di News & Social clicca qui http://newsesocial.it/autori/

Related Posts

Lascia un commento