Prima casa giovani under 36. Agevolazioni con limite ISEE – L’esperto risponde

Per le agevolazioni sulla casa (garanzia 80% su mutui, riduzione tasse e spese) del Sostegni bis per gli under 36 spunta una soglia ISEE per l'accesso. Scadenza 30.6. 2022.
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Come da PNRR in Parlamento, presentato il 28 aprile scorso, sono state approvate specifiche misure agevolative per la prima casa rivolte ai giovani. Si tratta in particolare della garanzia sui mutui casa già prevista dalla legge 147/2013 e dell’esenzione da imposte di registro IVA e riduzione delle spese notarili.

Nel decreto non erano previsti limiti reddituali ma nella versione approvata è spuntata, a sorpresa, una limitazione importante, “limite ISEE”.

E’ stato previsto un limite di ISEE a 30mila euro per poter accedere sia alla garanzia che alla riduzione delle spese, ovvero, sia per il mutuo “prima casa” che per le “altre agevolazioni” riguardanti gli atti di acquisto delle prime case per giovani under 36.

Vediamo nel dettaglio.

“Garanzia mutui prima casa”

Art. 63 prevede:

– viene ampliato ai giovani di età inferiore ai trentasei anni, senza limitazioni sulla tipologia di contratto di lavoro di cui siano titolari purché con ISEE inferiore a 30mila euro .

– La garanzia dello stato è ampliata all’80% dei finanziamenti richiesti.

– La durata del beneficio è prevista fino al 30 giugno 2022, per far fronte all’emergenza economica causata dal COVID.

“Agevolazioni imposte sugli atti di acquisto prima casa”

Art. 63 nei commi successivi prevede che :

gli atti d’acquisto di case di abitazione, (ad eccezione di quelle di lusso cat. A1-A9) e

gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione a favore di soggetti under 36 (36 anni non compiuti nell’anno in cui si effettua l’acquisto) con ISEE inferiore a 30mila euro godranno delle seguenti agevolazioni:

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-Esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale.

– Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

– Per gli atti soggetti ad IVA è attribuito agli acquirenti un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta che può essere usato in compensazione di imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche . (Su questa misura non sembra operare il limite ISEE)

– I finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

Le agevolazioni citate si applicheranno agli atti stipulati fino alla data del 30 giugno 2022.

E.N.

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