Esterometro: abolizione rimandata al 1° luglio 2022 – L’esperto fiscale risponde

Comunicazione cessioni di beni e prestazioni di servizi transfontaliere in vigore ancora fino al 1° luglio 2022.

2022. Novità approvata nel decreto fiscale
Con emendamento approvato in sede di conversione in legge del cd. Decreto fisco-lavoro collegato alla Legge di bilancio 2022, viene modificata anche l’abolizione della comunicazione cd. esterometro. Vediamo cosa cambia.
Abolizione esterometro dal 1° luglio 2022
L’emendamento approvato in pratica
posticipa dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022, l’abolizione della specifica comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (cd. esterometro),
prevede che per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° luglio 2022 la trasmissione dei dati avvenga non più con la comunicazione attraverso il sistema cosiddetto esterometro, bensì utilizzando il Sistema di Interscambio-SDI.

Pertanto, a partire da tale data, la trasmissione dei dati della fattura ettronica tramite lo SDI, già obbligatoria in Italia, diventerà necessaria anche per le fatture relative a operazioni transfrontaliere di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate (e ricevute) nei confronti di soggetti al di fuori del territorio dello Stato.
Si ricorda brevemente che l’articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, stabilisce uno specifico obbligo di comunicazione telematica (esterometro) per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi delle operazioni transfrontaliere:
I soggetti passivi sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (la trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento).

E.N.

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