ANNULLAMENTO AUTOMATICO dei debiti tributari di importo fino a 5.000 euro disposta dall’art.4 del DL 22/03/21 n° 41. pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – L’esperto fiscale risponde

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Con la pubblicazione in Gazzetta si avvia la procedura di ANNULLAMENTO AUTOMATICO dei debiti tributari di importo fino a 5.000 euro disposta dall’art.4 del DL 22/03/21 n° 41.

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Lo stralcio, completamente automatico, esclude ad origine qualsivoglia interazione del contribuente.
Secondo il Decreto Ministeriale attuativo, entro il 20 agosto 2021 l’agente della riscossione dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei codici fiscali delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche potenzialmente interessati dall’annullamento, perché titolari di carichi iscritti a ruolo di importo residuo fino a 5.000 ed affidati all’agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Entro il 30 settembre, a sua volta, l’Agenzia delle Entrate dovrà restituire all’agente della riscossione l’elenco ricevuto segnalando, fra i codici fiscali in esso ricompresi, quelli relativi a soggetti che, sulla base delle risultanze dell’anagrafe tributaria, abbiano conseguito per l’esercizio 2019 redditi imponibili superiori alla soglia di accesso al beneficio. Di conseguenza, alla luce dell’elenco degli esclusi, l’agente della riscossione completerà la procedura di stralcio del debito, il cui annullamento avrà efficacia dalla data del 31 ottobre 2021.

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Si ricorda che lo stralcio è previsto ed avviene in modo automatico per quei contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo per un importo fino a € 5.000,00 ed un reddito imponibile di € 30.000,00.!
La norma non richiede la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati in quanto l’annullamento, come già detto, procede in via automatica.
Al contribuente resta la possibilità di indurre al ravvedimento l’Agente della Riscossione e l’Agenzia delle Entrate, mediante un’apposita istanza di revisione in autotutela da indirizzare ad entrambi gli enti.
Si suggerisce tale comportamento in quanto, l’eventuale diniego all’istanza di sgravio, potrà essere impugnato!

E.N.

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