Dichiarazione 730/2022: il calendario delle scadenze – L’esperto fiscale risponde

La Dichiarazione 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati che presenta diversi vantaggi:

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– il contribuente non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
– ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
– se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

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Ricordiamo che, con la recente conversione in legge del Decreto Sostegni ter, è slittata al 23 maggio 2022 (in luogo del 30 aprile), la data a partire dalla quale sarà reso disponibile il modello 730 precompilato nell’apposita sezione dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, al quale i contribuenti potranno accedere utilizzando:
– un’identità SPID – Sistema pubblico d’identità digitale;
– CIE – Carta di identità elettronica;
– una Carta Nazionale dei Servizi.
In questo modo i lavoratori dipendenti e pensionati interessati possono accettare il modello 730 così come proposto oppure possono modificarlo/integrarlo prima dell’invio. I contribuenti interessati al modello Redditi precompilato, invece, possono modificarlo/integrarlo e infine inviarlo all’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente non è comunque obbligato a utilizzare la dichiarazione dei redditi precompilata, e può, infatti, presentarla con le modalità ordinarie.

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1) Modello 730/2022: modalità di presentazione
La presentazione del modello 730/2022 deve essere effettuata entro il 30 settembre 2022, in particolare:
il 730 precompilato deve essere presentato direttamente all’Agenzia delle entrate o al Caf o al professionista o al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;
il 730 ordinario deve essere presentato al Caf o al professionista abilitato o al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale:
nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato,
nel caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante e il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista.
Abbiamo detto che il contribuente non è obbligato ad utilizzare il modello 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello REDDITI), in particolare:
il contribuente per cui l’Agenzia delle entrate ha predisposto il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio redditi d’impresa), non può utilizzare il modello 730 precompilato, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello REDDITI ordinario o modificando il modello REDDITI precompilato.
il contribuente per cui l’Agenzia delle entrate non ha predisposto il modello 730 precompilato (ad esempio perché non è in possesso di alcun dato da riportare nella dichiarazione dei redditi) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il modello 730, ove possibile, oppure il modello REDDITI, sempre che non rientri nei casi di esonero.
Come si presenta… 👇👇👇

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Presentazione diretta in caso di 730 precompilato
Se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate deve:
indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelta;
verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.
Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche.
Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificarlo o integrarlo, ad esempio per aggiungere un reddito non presente, aggiungere gli oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata, ad esempio le spese per le attività sportive praticate dai figli.
In questi casi vengono elaborati e messi a disposizione del contribuente un nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente. Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Se, dopo aver effettuato l’invio del 730 precompilato, il contribuente si accorge di aver commesso degli errori, le rettifiche devono essere effettuate con le modalità descritte nel paragrafo “Rettifica del modello 730”.
Presentazione tramite sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato
In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate, il modello 730 può essere presentato:
al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, Società tra professionisti).
Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare, oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato o il modello 730 già compilato in caso di presentazione di quello ordinario, il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef, può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando “Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef”, il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante.
Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef.
In questo caso il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione, conservando la documentazione in originale mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle entrate.
Più in generale il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione.
I documenti relativi alla dichiarazione di quest’anno vanno conservati fino al 31 dicembre 2027.
I Caf o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d’imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).
Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle entrate, il sostituto d’imposta, o il Caf o il professionista, consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, con l’indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute.
Nelle tabelle seguenti, così come rappresentate nelle istruzioni del modello, si riepilogano le scadenze da ricordare per i diversi soggetti:
Sostituto d’imposta
Caf / professionista
Contribuente

E.N.

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