CONGEDO PARENTALE, Circolare INPS – L’esperto fiscale risponde

Dall’ INPS arrivano nuove indicazioni in merito alla corretta liquidazione in busta paga dell’indennità di congedo parentale, elevata dal 30 al 80% della retribuzione.

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La Legge di bilancio 2023 ha elevato l’indennità , relativamente al periodo di congedo di tre mesi non trasferibili e fruibili entro il sesto anno di vita del figlio, o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento, per un solo mese tra entrambi i genitori.
L’indennità maggiorata spetta in alternativa tra i due genitori a condizione che abbiano usufruito rispettivamente del congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
Con la circolare n° 45 del 16/05/23, l’ INPS precisa che il mese indennizzato all’ 80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. La fruizione alternata, prevista dall’art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come il resto del congedo parentale.
Entro i limiti massimi di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del D.lgs n. 151/2001 – ossia 10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi, fruibili entro i 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento, il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore solo” risulta così indennizzabile:
1. un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, nel limite dei 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento – del minore). I due genitori possono eventualmente chiedere per lo stesso figlio un periodo di 15 giorni di congedo parentale, anche coincidente fra loro, esaurendo con tale ripartizione il periodo indennizzato all’ 80% della retribuzione.
In ogni caso, l’indennizzo maggiorato è riconosciuto a condizione che uno dei dure genitori abbia fruito nel corso del 2023 di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio ( art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001) oppure di congedo di paternità alternativo ( art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001 ). Diversamente l’indennizzo è al 30% della retribuzione. ;
2. 8 mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
3. i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001, con un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. In tal caso l’indennità risulta pari al 30 % della retribuzione.
Alcuni esempi per rendere più comprensibile i criteri di operatività dell’art 34 del Testo Unico sulla maternità e paternità, così come riformato dall’art. 1, comma 359, della L. 197/2022, che l’INPS fornisce con la circ. n. 45 del 16.05.2023:

TRE ESEMPI A CORREDO 👇

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ESEMPIO 1 – La madre lavoratrice dipendente termina il periodo di congedo di maternità il 15 febbraio 2023, dopo la nascita del figlio il 15 novembre 2022, mentre il padre ha fruito un primo periodo di congedo parentale di 15 giorni dal 16 novembre 2022 al 30 novembre 2022 (indennizzati al 30% della retribuzione) e un secondo periodo di 30 giorni dal 15 gennaio 2023 al 14 febbraio 2023.
In questa prima ipotesi il congedo parentale fruito nel 2023 dal padre è indennizzato all’80% della retribuzione, in quanto il congedo di maternità termina successivamente al 31 dicembre 2022 e non risulta essere stato fruito dalla coppia il mese di congedo indennizzato introdotto dalla legge di Bilancio 2023. Ne consegue che alla lavoratrice madre, finito il periodo di congedo di maternità, spettano massimo 6 mesi di congedo parentale indennizzabili al 30%, essendo stato il mese di congedo parentale indennizzabile all’80% della retribuzione già fruito dal padre.

ESEMPIO 2 – La madre lavoratrice fruisce del congedo di maternità dopo il parto, dal 15 settembre 2022 (data effettiva del parto) al 15 febbraio 2023. Il padre lavoratore dipendente fruisce invece dei suoi 3 mesi di congedo parentale non trasferibili all’altro genitore dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 indennizzati al 30% della retribuzione. Un secondo periodo di congedo parentale della durata di un mese viene fruito dal padre dal 10 gennaio 2023 al 9 febbraio 2023.
Il mese di congedo parentale fruito dal padre nel 2023 è indennizzabile solo al 30% e non all’80% della retribuzione, in quanto l’elevazione dell’indennità è prevista solo per uno dei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all’altro. La madre, concluso il periodo di congedo di maternità, potrà fruire del mese di congedo parentale indennizzato all’80% (se fruito entro i 6 anni di vita del figlio).

ESEMPIO 3 – A seguito di decesso della madre lavoratrice dipendente durante il parto avvenuto il 15 agosto, il padre lavoratore dipendente fruisce del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del T.U. per il periodo residuo non fruito dalla madre fino al 15 novembre 2022. Il padre fruisce altresì di 5 giorni di congedo di paternità obbligatorio dal 12 al 16 dicembre 2022 e di altri 5 giorni dal 9 al 13 gennaio 2023, adempiendo in tale modo all’obbligo di fruire di 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del T.U. entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (15 agosto 2022 – 15 gennaio 2023).
Il padre in questo caso ha diritto a un mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione, avendo terminato il periodo di congedo di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2022.

Dott. E. N.  Giurista ed Economista aziendale

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