CE-Confronto degli Avvocati sulla riforma penale della Ministra Marta Cartabia – Articolo in rubrica a cura dell’avv. penalista Francesco Giuseppe Piccirillo

Il quotidiano online "News & Social" si arricchisce del prezioso contributo professionale dell' Avvocato Penalista, Francesco Giuseppe Piccirillo. Infatti l'Avv. Piccirillo curerà la nuova rubrica "Dei delitti e delle pene", il titolo della rubrica trae spunto dall'omonimo saggio del Beccaria .

Venerdì 6 e sabato 7 maggio il Real Sito di San Leucio  (CE) ha ospitato il convegno sulla riforma penale che porta il nome dell’attuale Ministra della Giustizia Marta Cartabia, organizzato dall’ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere (CE).

Le relazioni sono state tenute da noti operatori del diritto penale a livello Nazionale.
Nella prima giornata di lavori, venerdì pomeriggio, ci sono stati gli interventi del Dott. Paolo DI Geronimo, consigliere Corte di Cassazione; della Prof.ssa Antonella Marandola, Ordinario di procedura penale Università del Sannio; dell’Avv. Adolfo Scalfati, Ordinario Procedura Penale Università Tor Vergata e del Dott. Raffaele Magi: Consigliere Corte di Cassazione. Ha moderato gl’interventi la ricercatrice dell’università della Campania Avv. Teresa Alesci.

Nella seconda giornata, sabato mattina, sono intervenuti il dott. Antonio Corbo, referente struttura di formazione decentrata della Corte di Cassazione; il Prof. Vincenzo Nico D’Ascola: Prof. di diritto penale Università di Reggio Calabria. L’Avv.Giuliano Dominici: avvocato del foro di Roma; il dott. Raffaele Piccirillo, Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia; il Prof. Paolo Ferrua, Prof. Emerito di procedura penale Università di Torino. Ha moderato l’ Avv. Gennaro Iannotti.

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L’evento ha riscontrato una corposa partecipazione degli avvocati iscritti presso il consiglio dell’ordine degli avvocati di S. Maria C.V.. Del resto l’argomento trattato, e cioè le riforme in atto della giustizia penale, sono di estremo interesse per la categoria; anche perché, la normativa che si prevede è destinata ad incidere profondamente anche sulle prassi e sul modo di esercitare la professione forense.
Ma non è solo questo, si tratta di una “riforma epocale”, come ha ben detto il dott. Geronimo, perché va ad incidere fortemente sul rapporto “autorità dello Stato” e “diritti dei cittadini”. Ciò perché esiste una linea di demarcazione tra il potere dello stato di punire chi si rende responsabile di crimini ed il corrispondente diritto del cittadino di difendere la propria libertà; si tratta del diritto di ognuno di poter far valere la propria innocenza o, comunque, far valere il proprio diritto a non essere sottoposto alla pena del carcere in mancanza delle condizioni stabilite per legge; e sono proprio questi due “valori” costituzionali e di civiltà, in perenne “conflitto” tra di loro, a rappresentare il fulcro di questa riforma e, di conseguenza, il tema centrale del convegno di San Leucio.
Tutti i relatori intervenuti hanno fornito un prezioso contributo conoscitivo della riforma in atto, in particolar modo sui tempi di “prescrizione” dei reati, ovvero sul periodo di tempo, trascorso il quale, il reo non dev’essere più condannato, perché il reato commesso deve dichiararsi “estinto”*

 

*La previsione della “prescrizione” del reato obbedisce al principio di civiltà irrinunciabile secondo il quale, a seconda della gravità dl reato commesso, la legge impone allo stato di punire il colpevole entro un determinato e preciso lasso di tempo, a decorrere dal giorno in cui il reato è stato commesso, per infliggere la pena al colpevole. Ciò per evitare che una persona accusata debba attendere una vita, ovvero tempo indeterminato, per sapere se deve essere condannato o assolto, punito oppure no.

Sull’argomento ho trovato di particolare lucidità l’intervento di Paolo Ferrua, emerito e chiaro professore di procedura penale, quasi ottantenne, che ha partecipato in collegamento audiovideo da remoto. Il professore ha evidenziato un grave errore nella riforma, figlio della contraddizione tipica nelle dinamiche della nostra politica. Per capire il senso delle sue parole occorre però una breve premessa.

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Com’è noto, la recente riforma di Bonafede (legge n. 3/2019) aveva stabilito che il tempo necessario per la prescrizione del reato s’interrompeva definitivamente con l’emissione della sentenza di primo grado; vale a dire che, una volta emessa la sentenza dal Tribunale, la Corte di Appello non aveva più alcun termine entro il quale fosse obbligato a decidere sull’appello.
Questa legge apparve subito, alla stragrande maggioranza di noi avvocati, insieme a moltissimi magistrati, come inaccettabile passo indietro” nel cammino della civiltà giuridica, al quale bisognava subito porre rimedio, prima ancora che intervenisse la Corte Costituzionale a dichiarare illegittima la legge.

Ed infatti, con il passaggio del dicastero della Giustizia all’attuale Ministra Marta Cartabia, già Presidente della Corte Costituzionale, è comparso subito, sul tavolo delle riforme, il progetto di revisione della pur recentissima legge Bonafede; la ministra ha manifestato immediatamente la sua volontà e necessità di “ripristinare” un termine oltre il quale i giudici non potranno più condannare l’imputato.
Tuttavia, questa intenzione della nuova Ministra, aveva però da fare i conti con le attuali forze politiche, che sono le stesse che avevano emanato la precedente legge n. 3 del 2019; e cioè quella che aveva invece eliminata la possibilità di prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Per quanto tutti consapevoli (meglio tardi che mai!) della necessità di rivedere quella legge, nondimeno i partiti facevano fatica ad ammettere che quella riforma non era giusta. Come superare l’impasse?

Ecco come fa la Ministra: adotta altra terminologia. Si stabilisce che, se nel termine di due anni dalla sentenza del Tribunale, la Corte di Appello non pronuncia la sua sentenza, il processo finisce, perché dev’essere dichiarato improcedibile!
Questo significa che non è il reato ad estinguersi per prescrizione, ma è il processo che dovrebbe portare alla condanna ad estinguersi a causa del decorso del tempo. In tal modo la prescrizione rimane così come disciplinata dalla recente legge n. 3/2019, ma viene semplicemente introdotto un nuovo concetto giuridico: l’improcedibilità, che ha ugualmente l’effetto pratico che, se la sentenza non viene emessa entro un termine prestabilito per legge, anche in secondo grado, l’imputato non potrà più essere assoggettato a pena!  CONTINUA A LA LETTURA 👇

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Detto questo, il Prof. Ferrua si è espresso senza peli sulla lingua rispetto al fatto di ricorrere all’escamotage terminologico (improcedibilità) pur di non dire di aver (giustamente) rispristinata la prescrizione anche in appello. La sostanza non cambia.

Ma questo giurista non ne fa una questione politica. Nell’economia del suo intervento questa “bacchettata” fa da premessa alla esposizione di gravi problemi che il “cambio di terminologia” (improcedibilità in luogo di prescrizione) comporterà nella pratica applicazione della riforma. Il Prof. ne illustra diversi e complicati di questi problemi, anche dal punto di vista della legittimità costituzionale, che sarebbe troppo lungo esaminarli. Giusto per un’idea, il Prof. Ferrua ha segnalato che la c.d. Improcedibilità, così come disciplinata, siccome non vale ad estinguere il reato, ma solo il processo, cioè la possibilità di arrivare ad una sentenza di condanna definitiva, si pone in contrasto con il c.d. principio di obbligatorietà dell’azione penale; praticamente, non si concilia con l’obbligo dei giudici di iniziare un processo penale (e, ovviamente portarlo a termine) tutte le volte in cui viene commesso un reato.

Qui invece, in ipotesi che si superino i predetti due anni, avremo un reato che formalmente “resta in piedi” (perché solo la prescrizione estingue il reato, e non anche l’improcedibilità) ma con un processo che non potrà continuare e, quindi, non potrà essere portato a termine, perché dichiarato “improcedibile”.

Confidiamo che nell’applicazione pratica della riforma arriveranno tutti i correttivi del caso, nel frattempo, tanto ci basta per complimentarci per l’alto profilo tecnico-scientifico  che ha caratterizzato il convegno voluto dal consiglio dell’ordine degli avvocati di S. Maria C.V.. Le mie personali congratulazioni vanno ai colleghi moderatori avv.ti Teresa Alesci e Genny Iannotta e ai colleghi organizzatori dell’incontro Avv. Ugo Verrillo, Avv. Antonio  Mirra, Avv. Patrizia Manna, Avv. Angela Del Vecchio e Avv. Paolo Falco.

Francesco Giuseppe Piccirillo – Avvocato  penalista

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