Le novità del “contributo affitto” 2022 – tra i provvedimenti destinati ai giovani previsti dalla legge di bilancio 2022 – L’esperto fiscale risponde

Le novità del “contributo affitto” 2022
Il contributo per l’affitto, previsto dal comma 155 della legge 234/2021 viene rafforzato aumentando la misura della detrazione, modifica la platea dei destinatari innalzando l’età anagrafica e introducendo un limite ISEE.

La misura prevede che possono presentare la domanda i giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non ancora compiuti (il limite precedente era fissato a 30 anni), titolari di un ISEE complessivo non superiore a 15.493,71 euro, e questo è un nuovo requisito, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/1998.
Rispetto alla versione precedente la nuova norma non introduce un beneficio una tantum, poiché va a riformulare l’art. 16, comma 1-ter, del TUIR (DPR 917/1986) e spetta per quattro anni di contratto invece che per tre.
Si tratta di una detrazione del 20% per i primi quattro anni di affitto, con un limite minimo di 991,60 euro e un massimo di 2.000 euro, che si applica solo se l’affitto è relativo all’immobile utilizzato come abitazione principale e residenza dell’inquilino, immobile che deve essere diverso da quello dei genitori.

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Agevolata anche la coabitazione
Il vantaggio fiscale è applicabile anche nei casi di coabitazione, in quanto l’affitto può essere relativo a un’intera abitazione oppure a una sua porzione e questo rappresenta un indubbio vantaggio per tutti quei ragazzi e ragazze che, come spesso capita nei casi di studenti fuori sede, condividono un appartamento con altri affittando una stanza.
Gli immobili esclusi
Il nuovo bonus non si applica nei casi di contratti di locazione non previsti dalla citata legge 431/1998, quindi sono esclusi:
• gli immobili vincolati ai sensi della legge 1089/1939 o classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina prevista dagli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile;
• gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la normativa statale e regionale vigente;
• gli alloggi affittati esclusivamente per finalità turistiche. Si resta in attesa delle modalità operative con le quali richiedere il contributo per l’anno in corso.

E.N.

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