DL Fiscale sulla riscossione, nuovi differimenti – L’esperto risponde

Ancora differiti i termini di versamento delle rate da corrispondere nel 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio previste ai fini delle definizioni agevolate di Rottamazione-ter e Saldo e stralcio di cui agli artt. 3 e 4 del DL 23 ottobre 2018 n° 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ed all'art.1,c.190 e 193, Legge 30 dicembre 2018 n° 145 è considerato tempestivo, e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni agevolate, se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2021, computando il periodo di tolleranza di cinque giorni disposto dall’articolo 3, comma 14-bis, del predetto DL n. 119 del 2018.

In tema di definizioni agevolate il calendario delle scadenze era stato già oggetto di un ritocco temporale. Secondo la precedente versione, che verrà sostituita integralmente con la pubblicazione del Decreto Fiscale, erano state differite al 30 novembre 2021 le sole scadenze relative al 2021, rispettivamente il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio ed il 31 luglio 2021. Oggi, al fine di evitare ulteriori decadenze indotte dalla pandemia, il Governo interviene riaprendo i termini per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio ed il 31 luglio 2020, nonché differisce ulteriormente la rata in scadenza il 30 novembre 2020, già prorogata al 31 ottobre 2021. Al fine di evitare la decadenza dei piani, l’intero pacchetto di rate dovrà essere versato entro il 30 novembre 2021, salvo tolleranza.

Per le medesime motivazioni il Governo interviene sulle condizioni di decadenza dei piani di versamento in corso prima dell’inizio della sospensione di cui all’articolo 68,c.1, DL n° 18 del 2020. In primo luogo viene fissato che relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui all’art. 19, c. 3, lett. a) b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n° 602 , ovvero la decadenza, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di diciotto rate, anche non consecutive. Il Legislatore, in altri termini, allunga i nuovi termini di decadenza equiparandoli alla durata del periodo di sospensione, anch’esso di 18 mensilità.

Senza concedere oltre, il Governo interviene per neutralizzare gli effetti della sospensione sui piani di versamento. Infatti, il contribuente che abbia deciso di usufruire integralmente della sospensione dei termini di versamento si ritroverà al suo esito con un debito accumulato più elevato, ma nelle stesse condizioni di partenza ai fini della decadenza del piano di versamento rateale.

Inoltre, potendosi al 1° ottobre 2021 essere già verificata la decadenza per il mancato pagamento al 30 settembre di 10 rate, anche non consecutive, la norma prevede la riammissione automatica per i piani di versamento andati irrimediabilmente insoluti, fissando al 31 ottobre 2021 il termine, precedentemente previsto per il 30 settembre 2021, entro il quale il contribuente potrà effettuare il pagamento delle somme sospese affinché il loro versamento sia considerato tempestivo.

Restando comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo intercorrente fra il 1° ottobre 2021 e la data di entrate in vigore del DL Fiscale, come acquisiti i versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, i piani di rateazione in corso prima dell’inizio della sospensione Covid-19 o concessi fino al 31 dicembre 2021 decadranno con il mancato versamento di almeno 18 rate (non più 10), anche non consecutive. Inoltre, le somme i cui termini sono stati sospesi ai sensi dell’articolo 68, comma 1, del DL n. 18 del 2020, ovvero fino al 31 agosto 2021, potranno essere effettuati entro il 31 ottobre 2021 (non più entro il 30 settembre 2021).

Infine, al fine di facilitare la ripresa della riscossione, l’esecutivo prevede che per le cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 il termine previsto per l’adempimento dell’obbligo di pagamento risultante dal ruolo è straordinariamente fissato in 150 giorni. Esclusivamente per le cartelle la cui notifica avvenga nel predetto periodo il termine previsto per l’intimazione dell’obbligo risultante dal ruolo passerà da 60 a 150 giorni.

Ogni altra decisione ipotizzata nella recente risoluzione approvata in VI Commissione permanente Finanze e Tesoro viene temporaneamente archiviata. I grandi assenti nel testo del Decreto Legge Fiscale sono, ancora una volta, le nuove procedure di definizione agevolata, annunciate a gran voce dalla politica, l’intervento di razionalizzazione della disciplina della rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo e la rimodulazione dei piani di versamento in essere durante il periodo di sospensione. Anche il rientro graduale è stato rimandato a tempo da definirsi.

E. N.

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