Approvato in data 10 Novembre il Decreto “Aiuti Quater”- L’esperto fiscale risponde

Approvato in data 10 Novembre il Decreto “Aiuti Quater”.
Oltre a finanziare interventi contro il caro energia e la rimodulazione del Supernonus, ecco le principali novità approvate:
1) Contributo straordinario imprese dicembre e rate per le bollette 👇

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1) Contributo straordinario imprese dicembre e rate per le bollette
Con uno stanziamento di 3,4 miliardi di euro, si proroga fino al 31 dicembre 2022 il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese e delle attività come bar, ristoranti ed esercizi commerciali per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Confermate le aliquote potenziate del credito di imposta pari a:
40 per cento per le imprese energivore e gasivore;
30 per cento per imprese piccole che usano energia con potenza a partire dai 4,5 kW.
Contro il caro bollette, per fronteggiare l’incremento dei costi dell’energia, le imprese potranno richiedere ai fornitori la rateizzazione, per un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti relativi alla componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.
Viene specificato che SACE S.p.a. è autorizzata a concedere una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia.
La garanzia è rilasciata a condizione che l’impresa non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni negli anni per i quali si richiede la rateizzazione, sia per sé stessa che per quelle del medesimo gruppo.
2) Superbonus e soglia del quoziente familiare 👇

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2) Superbonus e soglia del quoziente familiare
Come specificato dal comunicato stampa del governo per il superbonus:
si anticipa la rimodulazione al 90% per le spese sostenute nel 2023 per i condomini
si introduce la possibilità, anche per il 2023, di accedere al beneficio per i proprietari di singole abitazioni, a condizione che si tratti di prima casa e che i proprietari stessi non raggiungano una determinata soglia di reddito (15mila euro l’anno, innalzati in base al quoziente familiare)
il superbonus si applica invece al 110 per cento fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022.
Secondo i calcoli del Ministero il superbonus ha sforato di circa 38 miliardi, pertanto per non pesare sulla prossima legge di bilancio, il Governo con la misura cerca di ridurre i costi dell’incentivo.
Il regime transitorio del superbonus si concretizza in una clausola che mantiene il 110% anche il prossimo anno per chi alla data di entrata in vigore del decreto abbia già effettuato la comunicazione di inizio lavori (Cila) o presentato la documentazione necessaria negli interventi di demolizione e ricostruzione.
Il bonus continuerà a essere al 110%, fino al 2025 per gli interventi realizzati dalle Onlus sulle strutture sociosanitarie.
Per le villette resta la proroga al 31 marzo 2023 per il completamento dei lavori di chi, al 30 settembre, aveva raggiunto il 30% degli interventi.
Mentre per i nuovi interventi arriva l’incentivo al 90%, con un doppio vincolo, le riqualificazioni potranno riguardare solo le unifamiliari utilizzate come prima casa da contribuenti che non superano una certa soglia di reddito.
Per calcolare la soglia fissata a 15.000 euro occorrerà sommare tutti i redditi della famiglia e dividerli poi per un coefficiente determinato dal numero di membri del nucleo famigliare.
Secondo la bozza del decreto, il coniuge aggiunge un punto al denominatore, un terzo componente, come un figlio, aggiunge uno 0,5 mentre per i componenti successivi al terzo, come ad esempio un secondo figlio, si torna all’unità
Attenzione si attende il testo definitivo del decreto per approfondimento sui calcoli di questa soglia.
3)Proroga riduzione accise e IVA 👇

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Bonus 550 euro: come fare domanda
L’istituto precisa che i lavoratori sopra richiamati non devono essere titolari, alla data di presentazione della domanda, di un altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello a tempo parziale ciclico verticale e non siano altresì percettori di indennità di disoccupazione NASpI o di un trattamento pensionistico.
l’Istituto eroghi detta indennità una tantum nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2022.
I lavoratori interessati, al fine di ricevere l’indennità una tantum, dovranno presentare domanda all’INPS, entro la data del 30 novembre 2022, esclusivamente in via telematica, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” , sul sito www.inps.it, seguendo il percorso :
“Prestazioni e servizi” >
“Servizi” >
“Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”
e selezionando la prestazione “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”.
Una volta presentata la domanda, sarà possibile visionare e scaricare le ricevute e i documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.
Le credenziali di accesso ai servizi per la presentazione delle domande dell’indennità sopra descritta sono le seguenti:
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, l’indennità una tantum può essere richiesta:
tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori) oppure
attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

E.N.

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