Nella circolare si legge quanto segue:
la riduzione contributiva è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota;
la riduzione contributiva ha validità di 36 mesi a partire dalla data di avvio dell’attività o dall’ingresso nella società, a condizione che l’iscrizione avvenga entro il 31 dicembre 2025;
i mesi di iscrizione alla gestione previdenziale e la relativa copertura contributiva devono essere senza soluzione di continuità;
è riconosciuto il diritto al mantenimento della riduzione contributiva sia nel caso in cui il lavoratore, successivamente alla prima iscrizione, cambi impresa e/o attività svolta, sia nel caso di variazione della gestione previdenziale di iscrizione (da Gestione artigiani a Gestione commercianti e viceversa), nonché in caso di temporanea cessazione dell’attività lavorativa, ma sempre nel rispetto della continuità nella copertura contributiva che deve essere senza soluzione;
la fruizione della riduzione contributiva è riconosciuta anche in caso di spostamento della sede dell’attività e di ogni altra variazione nella posizione anagrafica, che non comporti la cancellazione da una delle due gestioni speciali autonome.
Per ottenerlo si deve presentare apposita domanda online, accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”con autenticazione con SPID, CIE o CNS e compilando il relativo modulo di richiesta.
Il contribuente è tenuto a dichiarare, sotto la sua responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti, mentre l’INPS può procedere ad effettuare le verifiche di ufficio.
Dal medesimo portale è possibile riscontrare l’esito dell’istanza che, se accolta, permette di versare la contribuzione IVS ridotta del 50%. Nei casi in cui i richiedenti abbiano versato la contribuzione in misura intera, gli importi eccedenti saranno compensati sulle rate successive o rimborsate.
E.N. Giurista ed Economista aziendale
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