Circolare INPS e bonus contributi previdenziali! – L’esperto fiscale risponde

Con la circolare 24 aprile 2025, n. 83, l’INPS ha fornito le attese istruzioni per l’accesso al bonus contributivo introdotto dalla Legge di bilancio 2025.

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La misura prevede una riduzione del 50% sui contributi previdenziali, per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro autonomo e sostenere le nuove imprese.

Esso è destinato ai seguenti soggetti:
a coloro che si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (di cui al comma 1 dell’articolo 1 della L. n. 233 del 1990) tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.
a coloro che percepiscono redditi d’impresa;
ai titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfettario;
ai soci di società, sia di persone che di capitali. (nella circolare diramata dall’INPS riferimento alle S.r.l., disciplinate dagli artt. 2463 e ss. del codice civile.
Nella circolare si legge quanto segue:👇

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Nella circolare si legge quanto segue:
la riduzione contributiva è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota;
la riduzione contributiva ha validità di 36 mesi a partire dalla data di avvio dell’attività o dall’ingresso nella società, a condizione che l’iscrizione avvenga entro il 31 dicembre 2025;
i mesi di iscrizione alla gestione previdenziale e la relativa copertura contributiva devono essere senza soluzione di continuità;
è riconosciuto il diritto al mantenimento della riduzione contributiva sia nel caso in cui il lavoratore, successivamente alla prima iscrizione, cambi impresa e/o attività svolta, sia nel caso di variazione della gestione previdenziale di iscrizione (da Gestione artigiani a Gestione commercianti e viceversa), nonché in caso di temporanea cessazione dell’attività lavorativa, ma sempre nel rispetto della continuità nella copertura contributiva che deve essere senza soluzione;
la fruizione della riduzione contributiva è riconosciuta anche in caso di spostamento della sede dell’attività e di ogni altra variazione nella posizione anagrafica, che non comporti la cancellazione da una delle due gestioni speciali autonome.

Per ottenerlo si deve presentare apposita domanda online, accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”con autenticazione con SPID, CIE o CNS e compilando il relativo modulo di richiesta.
Il contribuente è tenuto a dichiarare, sotto la sua responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti, mentre l’INPS può procedere ad effettuare le verifiche di ufficio.
Dal medesimo portale è possibile riscontrare l’esito dell’istanza che, se accolta, permette di versare la contribuzione IVS ridotta del 50%. Nei casi in cui i richiedenti abbiano versato la contribuzione in misura intera, gli importi eccedenti saranno compensati sulle rate successive o rimborsate.

E.N. Giurista ed Economista aziendale

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